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Associazione Sportiva Dilettantistica

MARATONA MAGNANO

 

STATUTO

(adeguamento in base alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90)

 

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Il Gruppo Sportivo MARATONA MAGNANO, in ottemperanza alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - art. 90 provvede ad adeguare lo statuto e di conseguenza a denominare il Gruppo Sportivo in "Associazione Sportiva Dilettantistica MARATONA MAGNANO". L’Associazione può essere nominata negli articoli seguenti "associazione".

L’associazione ha sede in Magnano in Riviera presso il Centro Associazioni di Via Prampero e potrà, con deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci, istituire sedi secondarie.

 

ARTICOLO 2 - DURATA

L’associazione ha durata illimitata o sino alla delibera di scioglimento adottata dall’assemblea straordinaria dei soci ovvero imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 3 - SCOPO

1. L’Associazione è apartitica, senza scopo di lucro e non attua discriminazioni di carattere razziale o religioso. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riguardo alle manifestazioni podistiche agonistiche e non competitive. L’attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, si prefigge di contribuire alla promozione sociale, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva ed alla socializzazione tra persone di differenti età, sesso, cultura e nazionalità. L’associazione, per il raggiungimento dello scopo sociale, potrà promuovere attività sportive, pratica del tempo libero a favore degli aderenti, anche organizzando manifestazioni sportive dilettantistiche a qualsiasi livello, scambi a carattere turistico, culturale, sportivo e ricreativo nel territorio regionale e con altre regioni o paesi stranieri.

L’associazione potrà svolgere in collaborazione con altre associazioni qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate;

2.L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività;

3. L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive del CONI nonché agli Statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o dell’ ente di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi.

A tal fine l’associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e i regolamenti di dette federazioni, nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari che tali organi ritenessero di promuovere nei confronti della stessa o dei suoi soci;

4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate;

5. L’associazione potrà altresì svolgere attività di natura commerciale, inclusa la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e simili, purché in diretta attuazione degli scopi istituzionali ed al solo fine di reperire le necessarie risorse finanziarie per lo sviluppo ed il sostentamento dell’attività istituzionale.

 

ARTICOLO 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate anche da uno dei due genitori ovvero dal soggetto che ne esercita la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

ARTICOLO 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età;

2. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

 

ARTICOLO 6  - DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria

- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea;

3. L’associato radiato non può essere più ammesso.

 

ARTICOLO 7 - ORGANI

1. Gli organi sociali sono:

- l’assemblea generale dei soci

- il presidente

- il consiglio direttivo.

 

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

1. l’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’università degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti;

2. La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo;

3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

 

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni;

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

 

ARTICOLO 10 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA

1. La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare;

2. L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e per l’esame del bilancio preventivo;

3. Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti;

5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori;

6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni;

7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

 

ARTICOLO 11 - VALIDITA’ ASSEMBLEARE

1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto;

2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza de presenti;

3. Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

 

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRORDINARIA

1. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; questioni di particolare importanza per la vita ed il funzionamento dell’associazione; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

 

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’assemblea fino a un massimo di nove eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente , Segretario e Tesoriere e può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili;

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno;

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione;

6. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di redigere un regolamento interno che, approvato dall’assemblea, sarà vincolante per i soci e che non potrà essere variato se non con delibera dell’assemblea;

Il regolamento integra il presente statuto ed ambedue devono essere tenuti a disposizione dei soci nella sede dell’associazione.

 

ARTICOLO 14 - DIMMISSIONI

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri o che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l’integrazione del Consiglio Direttivo;

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

 

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne fatta richiesta da almeno tre consiglieri, senza formalità.

 

ARTICOLO 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;

c) stabilire annualmente l’importo delle quote associative dovute dai soci che sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea generale;

d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;

f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;

h) redigere il calendario delle attività dell’associazione.

 

ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

 

ARTICOLO 18 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

 

ARTICOLO 19 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, ha la responsabilità di far osservare i regolamenti interni dell’associazione;

2. Il Segretario in collaborazione con il Tesoriere , provvede al tesseramento dei soci.

 

ARTICOLO 20 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere ha il compito di provvedere alla tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, di coordinare tutte le iniziative amministrative dell’associazione e di collaborare con il Presidente per il buon andamento economico dell’associazione.

Il Tesoriere ogni quattro mesi dovrà presentare una relazione economica al Consiglio Direttivo.

 

ARTICOLO 21 - IL RENDICONTO

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembrare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento;

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, e sarà disponibile per la visione presso la sede dell’associazione.

 

ARTICOLO 22 - ANNO SOCIALE

1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno

 

ARTICOLO 23 - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.

 

ARTICOLO 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. I soci si impegnano a non aderire ad altre autorità che non siano quelle dell’associazione o delle federazioni sportive nazionali cui l’associazione è affiliata, per la tutela dei loro diritti ed interessi sportivi, in ambito associativo e federale.

 

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe;

2. L’assemblea, ha l’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione;

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 26 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni a cui l’associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Le modifiche dello statuto sono state approvate dall’assemblea straordinaria dei soci tenutasi il giorno 12 dicembre 2003 presso la sede dell’associazione.

 

                                    Il Presidente                                                                                                                 Il Segretario

                                     (Goi Livio)                                                                                                                (Cussigh Paolo)

 

 

 

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